Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 100 Fattibilità geologica

1 - Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico sono subordinate alla classe di fattibilità corrispondente e alle relative prescrizioni. Le fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal Regolamento Urbanistico derivano dalla classificazione delle pericolosità Idraulica, Geologica e Sismica riportate rispettivamente nelle TAVV. d.2.5 - Pericolosità idraulica 1:10.000, d.2.6 - Pericolosità geologica 1:10000 della Variante 3 al Piano Strutturale e le TAVV. g1 - Pericolosità Idraulica delle UTOE in scala 1:2.000 e TAVV. g2 - Pericolosità Sismica delle UTOE in scala 1:2.000 del presente RU.

2 - Per le pericolosità individuate dalla Variante 3 al Piano Strutturale valgono le corrispondenze riportate in tabella, fra le definizioni della normativa vigente alla data di approvazione del PS (D.P.G.R. 26/R 2007) e la normativa attualmente vigente (D.P.G.R. 53/R 2011):

Pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 26/2007 Pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 53/R 2011
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) Pericolosità geologica molto elevata (G.4)
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3) Pericolosità geologica elevata (G.3)
Pericolosità geomorfologica media (G.2) Pericolosità geologica media (G.2)
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4) Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)
Pericolosità idraulica elevata (I.3) Pericolosità idraulica elevata (I.3)
Pericolosità idraulica media (I.2) Pericolosità idraulica media (I.2)
Pericolosità idraulica bassa (I.1) Pericolosità idraulica bassa (I.1)

3 - La fattibilità geologica, idraulica e sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è riportata nelle Tavv. g3 in scala 1:2.000 e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione, agli interventi diffusi di trasformazione e riqualificazione all'interno delle UTOE.

4 - Le fattibilità per ogni singolo intervento sono distinte, rispetto ai fattori che determinano le pericolosità, in fattibilità geologica, idraulica e sismica.

Art. 100.1 Fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1 - Di seguito sono riportate le classi di fattibilità in relazione agli aspetti geologici e le relative prescrizioni.

Art. 100.1.1 Classe di Fattibilità F.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

1 - La classe di Fattibilità F.1 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 100.1.2 Classe di Fattibilità F.2 - Fattibilità con normali vincoli

1 - La classe di fattibilità F.2 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

2 - Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti preposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC3.

3 - Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, la caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La campagna delle indagini geognostiche dovrà essere programmata in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti.

4 - Nelle aree destinate a verde, compatibilmente con le destinazioni progettuali, la sistemazione morfologica dovrà contribuire alla stabilità generale dei terreni, attraverso il rimodellamento del versante, piantumazione di specie vegetali stabilizzanti, regimazione delle acque superficiali.

Art. 100.1.3 Classe di Fattibilità F.3 - Fattibilità condizionata

1 - La classe di fattibilità F.3 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

2 - Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC4.

3 - Per gli interventi in progetto dovrà essere fornita una dettagliata ricostruzione degli assetti geologici, stratigrafici, tettonici, geomorfologici ed idrogeologici dell'intero versante interessato dall'area di intervento. La caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La programmazione delle indagini verrà fatta in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni di imposta delle fondazioni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno, che potranno essere integrate con opportune indagini geofisiche. La tipologia fondazionale dovrà essere valutata anche in funzione del generale assetto geologico del sito e dimensionata in base ai risultati della campagna geognostica.

4 - La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti, la loro realizzazione sarà subordinata all'esecuzione di verifica di stabilità del pendio effettuata con parametri derivanti da indagini geognostiche in situ e/o prove di laboratorio.

5 - La compatibilità degli interventi previsti con il generale equilibrio dell'area di intervento e dei manufatti preesistenti dovrà essere valutata tramite opportune verifiche di stabilità.

6 - Dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata le presenza di falda idrica in grado di interferire con le opere in progetto.

7 - Nelle aree a Pericolosità Geologica/Geomorfologica Elevata (G.3, P.F.E, P.F.3), valgono le seguenti prescrizioni:

  • a) - l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ove ritenuti necessari. Tali interventi, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, non devono pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, e permettere la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni; dovranno essere installati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.
  • b) - Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

8 - Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4, P.F.M.E, P.F.4), sono consentiti i soli interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti, demolizione e ricostruzione configurabile come ristrutturazione edilizia come da punto d3 dell'Art.80; gli interventi non devono comunque determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

Art. 100.1.4 Classe di Fattibilità F.4 - Fattibilità limitata

1 - La classe di fattibilità F.4 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo RU, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 100.2 Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità idraulica

1 - Nelle aree di fondovalle interessate da Pericolosità Idraulica Media I.2, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione dovranno essere tali da non modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il mantenimento e, ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio esistente. La progettazione dovrà essere realizzata in modo da non favorire ristagni ed accumuli di acque superficiali che dovranno essere raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate separatamente dalle acque reflue.

2 - Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Elevata e Molto Elevata, in cui non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale; tali studi dovranno costituire elemento di base per la progettazione e il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in trasformazione e l'attribuzione della classe di fattibilità. Gli studi idraulici e gli eventuali interventi di messa in sicurezza previsti dovranno costituire Variante al vigente Strumento Urbanistico.

3 - Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed Elevata in cui sono stati effettuati studi idraulici specifici valgono le disposizioni di cui agli Art.100.2.1 e 100.2.2.

Art. 100.2.1 Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata

1 - Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011.

2 - Nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto Elevata si recepiscono interamente le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.

3 - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

4 - Possono essere previsti i seguenti interventi purché sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità:

  • a) - opere di difesa e regimazione idraulica;
  • b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente (superamento di barriere architettoniche, restauro e risanamento conservativo, i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, ristrutturazione edilizia, (L.R. 21/2012 - Art.2 comma 3 lettere a), d);
  • c) - quanto previsto all'Art. 2 della L.R. 21 2012.

Art. 100.2.2 Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Elevata

1 - Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Elevata valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011 di seguito riassunti.

2 - E' consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, purché siano realizzate assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.

3 - Deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni. Gli interventi comunque non dovranno determinare pericolo per persone e beni o aumento delle pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

4 - Nel territorio destinato ad usi agricoli sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguibile anche tramite sistemi di auto sicurezza.

5 - Devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente.

6 - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge, purché sia dimostrato che non determinino pericolo per persone e beni, non aumentino le pericolosità in altre aree; ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

7 - Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq.

8 - Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità.

Art. 100.3 Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità sismica

1 - Su tutto il territorio comunale, si applicano i contenuti del DPGR 36/R 2009 agli interventi di ampliamento e nuova costruzione, con l'esclusione degli interventi di cui all'Art.12 del Decreto stesso.

2 - Per gli interventi di trasformazione ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) oltre alle prescrizioni per le aree a pericolosità geomorfologica G.4, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni.

3 - Per gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree classificate a pericolosità sismica elevata (S.3), in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

  • a) - nel caso di zone suscettibili di instabilità potenziale o quiescente, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni;
  • b) - nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad es. profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW da definire a livello di piano attuativo in base all'assetto geologico e alle opere in progetto) e geotecniche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l 'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico.

Art. 101 Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del Fiume Ombrone e Toscana Costa

1 - Il Regolamento Urbanistico comunale recepisce interamente quanto indicato nei PAI del Fiume Ombrone e Toscana Costa.

2 - Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.M.E.) ed Elevata (P.I.E.) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 5 e 6 delle Norme di PAI dell'A.d.B. competente. Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4) valgono comunque le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.

3 - Nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (P.F.M.E.) ed Elevata (P.F.E.) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 13 e 14 delle Norme di PAI dell'A.d.B. competente.

4 - Al di fuori delle aree a pericolosità di cui ai commi precedenti, valgono le disposizioni di cui agli art. 17, 18, 19 delle Norme di PAI dell'A.d.B. Competente.

5 - Le aree di pertinenza fluviale definite lungo il corso del Fiume Cecina, ai sensi dell'Art 9 delle Norme del PAI Toscana Costa, potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di recupero e rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.

Art. 102 Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

1 - Il Regolamento Urbanistico comunale recepisce interamente quanto indicato nel Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno.

2 - Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4), Elevata (P.I.3), Media e Moderata (P.I.2 e P.I.1) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 6, 7 e 8 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno. Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4) valgono comunque le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.

3 - Nelle aree a Pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana Molto Elevata (P.F.4), Elevata (P.F.3) e Media (P.F.2) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 10, 11 e 12 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico Fiume Arno.

Art. 103 Attribuzione della fattibilità per gli interventi in ambito urbano sul patrimonio edilizio esistente, per le aree a servizio di uso pubblico e per gli spazi scoperti d'uso pubblico a verde

1 - Nelle aree denominate Vg - giardini, Vp - parchi, Vs - aree sportive scoperte, la fattibilità dei possibili interventi di cui all'Art.58.2 è stabilita come da tabella.

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2 G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
S.2 S.3 S.4
Inserimento di elementi di arredo, recinzione o strutture
leggere temporanee che non necessitano di
fondamenta o allacciamento a servizi idrici / fognari.
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.1 F.1(1) F.1(1) F.1 F.1 F.1
Piccole strutture < 50 mq per attività commerciali o di
servizio che necessitano di pavimentazioni / fondazioni /
allacciamento a servizi idrici / fognari.
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na(3)
Strutture di servizio o per attività commerciali con
superficie > 50 mq.
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na(3)
Realizzazione/ampliamento di impianti sportivi scoperti F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.2 F.3(4) F.3(5) F.2 F.2 F.2

(1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(3) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(4) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(5) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2 - La realizzazione di orti urbani può essere attuata senza relazione geologica. Tuttavia si raccomanda di prevedere dei sistemi di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche o irrigue, e su versanti con pendenza media superiore al 15%, di realizzare gradonature per conferire stabilità al pendio. Sono da evitare i depositi idrici interrati se non opportunamente impermeabilizzati al fine di ridurre le infiltrazioni di acqua.

3 - La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di servizi di uso pubblico viene individuata in base alla tipologia di intervento e alle condizioni di pericolosità al contorno secondo la seguente tabella:

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2 G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
S.2 S.3 S.4
interventi di manutenzione ordinaria F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1
Interventi di restauro e risanamento conservativo,
interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche che non prevedano realizzazione di
volumi aggiuntivi
F.1 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2
Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione edilizia, d.1, d.2, d.3 e d.4 interventi
necessari al superamento delle barriere
architettoniche che prevedano adeguamenti
volumetrici minimi
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.1 F.3(4) F.3(5) F.2 F.3 F.3
Ristrutturazione edilizia , d5, sostituzione edilizia,
interventi pertinenziali, addizioni volumetriche.
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na
Realizzazione/ampliamento di impianti/nuove
costruzioni nelle aree dei Servizi di uso pubblico
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na

(1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(3) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(4) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(5) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

Art. 104 Attribuzione della fattibilità per gli interventi in territorio extraurbano

1 - Nel territorio extraurbano l'assegnazione della fattibilità in relazione ai tipi di intervento e alle condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2
PF2
G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti e senza
aumento del carico urbanistico, persone o beni. Interventi di
Manutenzione Ordinaria e straordinaria che non comportino
sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Demolizione senza
ricostruzione.
F.1 F.2 F.2 F.2 F.1 F.2 F.2
Interventi di Restauro, Risanamento Conservativo, e Ristrutturazione
Edilizia sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti eccetto
opere murarie di piccole dimensioni o temporanee anche connesse al
verde attrezzato, piccoli volumi tecnici, di servizio, per funzioni igenico
-sanitarie. Demolizione e ricostruzione come da punti d3, Art.80.
F.1 F.2 F.3(2) F.3(2) F.2 F.3(5) F.3(6)
Nuova edificazione ed interventi sul patrimonio edilizio esistente con
ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che comportino
sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Demolizione e
ricostruzione configurabile come Sostituzione Edilizia.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, aree
destinate alla tutela e ripristino ambientale.
F.1 F.2 F.3(2) F.3(2) F.1 F.2 F.3(2)
Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili anche con edifici di servizio
(tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie).
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) F.3(6)
Ampliamento di sede stradale o realizzazione di nuovi brevi tratti di
viabilità (strade di accesso)
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.2 F.3(6)
Nuova viabilità. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Parcheggi pubblici/privati a raso < 500 mq F.1 F.2 F.3(2) na(3) F.2 F.2 na(4)
Parcheggi pubblici/privati a raso > 500 mq, parcheggi pubblici/privati
con sbancamenti o riporti o in sotterraneo.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq
(acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di
trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile). Torri
antiincendio.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Giardini, coltivazioni specializzate, orti, serre con copertura stagionale. F.1 F.2 na(3) na(3) F.1 F.1 F.2
Serre con copertura permanente. F.1 F.2 na(3) na(3) F.1 F.2 na(4)
Annessi agricoli e manufatti per alloggio bestiame, tettoie, scuderie e
altri annessi di servizio precari con funzione agricola e zootecnica con
dimensioni < 50 mq.
F.1 F.2 F.3(2) F.3(2) F.1 F.2 na(4)
Annessi agricoli e manufatti per alloggio bestiame, tettoie, scuderie e
altri annessi di servizio con funzione agricola e zootecnica con
dimensioni > 50 mq.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Depositi all'aperto. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.2 na(4)
Invasi e laghetti collinari. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente < 50 mq. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.2 na(4)
Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente > 50 mq. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Scavi e riporti planimetricamente superiori a 50 mq o di altezza non
modesta.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Scavi e sbancamenti per la messa in opera delle reti di distribuzione;
riporti planimetricamente inferiori a 50 mq.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.1 F.3(5) na(4)

(1) - Le aree di pertinenza fluviale definite ai sensi delle A.d.B. competenti, potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di recupero e rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.

(2) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(3) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(4)- Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(5) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(6) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.